Entro il 31 Luglio l’opzione di voto in Italia per i residenti all’estero
Gli elettori residenti all’estero che intendono votare in Italia in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo devono presentare specifica comunicazione al Consolato di appartenenza entro il 31 luglio (decimo giorno successivo al decreto di indizione delle votazioni – Legge n. 459/2001 e D.P.R. n. 104/2003).
Di norma i cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, eleggendo i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica fra i candidati della circoscrizione Estero, che comprende quattro ripartizioni (1 – Europa, 2 – America meridionale, 3 – America settentrionale e centrale, 4 – Africa, Asia, Oceania e Antartide).
Nella comunicazione di opzione di voto in Italia devono essere indicati i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza), il comune italiano d’iscrizione Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e la consultazione per la quale si intende esercitare l’opzione. La comunicazione, datata e firmata, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità dell’elettore può essere consegnata direttamente al proprio Consolato anche da persona diversa dall’interessato oppure inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica anche non certificata. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.
L’opzione è valida solo per una consultazione elettorale.
Il Ministero degli Affari Esteri raccomanda agli elettori interessati di verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
Per chi sceglie di rientrare in Italia per votare non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio, in classe economica, è riservato solo agli elettori che risiedono in Paesi esteri dove non è prevista la possibilità di votare per corrispondenza (art. 20, comma 2, legge n. 459/2001).