A chi è rivolto
Proprietari di immobili, società, condomini e comunque ad ogni possessore di un diritto reale su un bene.
La richiesta deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o fondo agricolo del quale il passo carrabile è di pertinenza.
La richiesta può essere presentata anche dall'amministratore di condominio o dal legale rappresentante di Imprese.
Descrizione
Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.
Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):
- le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.
Per aprire un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46).
Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.
Passo carrabile provvisorio
Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).
In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.
Come fare
Effettuare l'accesso con credenziali SPID/CIE/eIDAS e compilare il modulo online con tutti i campi richiesti.
Cosa serve
E' sufficiente accedere al servizio con identità digitale (SPID, CIE o eIDAS).
La richiesta deve essere presentata allegando:
- n. 2 marche da bollo da 16 Euro (una da apporre all'istanza ed una sul certificato);
- documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi;
- planimetria della zona circostante, riportante: ubicazione e dimensioni del passo/accesso carrabile; distanze dalla strada/larghezza marciapiede, stalli di sosta da destituire, larghezza della strada; individuazione di eventuali altre occupazioni di suolo pubblico, segnaletiche stradali, impianti di pubblica illuminazione, manufatti stradali o relativi impianti di sottoservizi, alberature ecc. qualora sia richiesta la destituzione di stalli di sosta;
- nulla osta dell'ente proprietario della strada in caso di strade provinciali o statali interne a centri abitati. In alternativa, allegare il modulo di domanda compilato.
- Due marche da bollo da 16 Euro
- documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi
- planimetria della zona circostante
- nulla osta dell'ente proprietario della strada in caso di strade provinciali o statali interne a centri abitati
Cosa si ottiene
L'autorizzazione all'apertura/regolarizzazione/modifica del passo carrabile.
Tempi e scadenze
30 giorni massimi di attesa, dalla richiesta
Quanto costa
- n. 2 marche da bollo da 16 Euro (una da apporre all'istanza ed una sul certificato);
- canone patrimoniale annuale (che verrà inviato al richiedente dopo la ricezione dell'istanza).
Procedure collegate
Ufficio Mobilità e Sport
Corso Matteotti, 37 - 56025 Pontedera (PI)
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di
scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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