COVID-19 Adesione esercizi di vicinato per accettazioni buoni spesa del comune di Pontedera

ATTENZIONE: RISERVATA SOLTANTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI – NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI SINGOLI CITTADINI


DISCIPLINARE PER ADESIONE CONVENZIONALE AL CIRCUITO DEI BUONI SPESA “BLU” EROGATI DAL COMUNE DI PONTEDERA

  • ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
    Il presente accordo convenzionale ha per oggetto l’utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l’acquisto di prodotti alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati nonché per i prodotti non alimentari e quelli venduti dai pubblici esercizi di Pontedera. L’esercizio commerciale contraente attesta che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il medesimo e l’acquirente dei beni.
  • ART. 2 – MODALITÀ’ DI UTILIZZO
    I buoni spesa sono rilasciati dal Comune e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l’esercizio convenzionato entro 31/05/2021.
  • ART. 3 – MODALITÀ’ DI RIMBORSO
    I buoni spesa sono rimborsati all’esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto e copia (anche digitale – foto) della ricevuta fiscale/scontrino relativo all’acquisto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato. Il titolare dell’esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all’ufficio Finanziario del Comune con cadenza quindicinale.
  • ART. 4 – CONDIZIONI
    I buoni spesa sono cumulabili ma non danno diritto a resto in denaro. Con i buoni spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:
    • prodotti alimentari e bevande, esclusivamente analcoliche anche acquistati presso i pubblici esercizi di Pontedera
    • prodotti per la pulizia della casa, prodotti per l’igiene personale
    • prodotti non alimentari

L’esercizio commerciale si impegna ad accettare, a fronte del pagamento dell’acquisto dei beni sopra indicati (con esclusione di alcolici e superalcolici) da parte dei soggetti beneficiari individuati dal Comune, “buoni spesa” di colore “blu” emessi dal Comune con il taglio da 10 euro.
I “buoni spesa” sono numerati e/o codificati con QRCode.
L’esercizio commerciale, a fronte della spesa effettuata dal beneficiario, provvede a ritirare i buoni, utilizzando la piattaforma e/o l’applicazione collegata al portale web dedicato https://pontedera.spesasolidale.it , secondo quanto indicato nel disciplinare/manuale d’uso ivi presente, al fine di verificare/annullare il QRCode identificativo di ogni buono.
Per il rimborso, l’esercizio commerciale dovrà presentare richiesta di rimborso ogni quindici giorni cui dovrà essere allegata una copia (anche digitale – foto) della ricevuta fiscale/scontrino relativo all’acquisto e dei buoni ritirati.
Il comune procederà al rimborso, mediante bonifico bancario, dei “buoni spesa” direttamente agli esercizi entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso, da parte dell’esercizio commerciale, dei buoni che andranno presentati in originale e corredati da copia (anche digitale – foto) della ricevuta fiscale degli acquisti.

  • ART. 5 – DURATA
    Le disposizioni contenute nel presente accordo convenzionale decorrono dalla data di accettazione “digitale” ed hanno validità sino al 30/06/2021.
  • ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI
    L’esercizio commerciale, nell’ambito della realizzazione delle attività di vendita di propria competenza è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del GDPR – REG. UE 2016/679.
  • ART. 7 – CONTROLLI
    Il Comune effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nel presente disciplinare, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all’art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.
  • ART. 8 – CONTROVERSIE
    Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l’esecuzione del presente accordo convenzionale sarà competente il Tribunale di Pisa, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
  • ART. 9 – NORME DI RINVIO
    Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

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