COVID-19: il nuovo Decreto Legge. Cosa cambia dal 1° aprile

Il 31 marzo 2022 termina ufficialmente lo stato di emergenza.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il testo del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità


La scheda di Anci Toscana

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Le principali novità

Mascherine

  • Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare le mascherine chirurgiche.
  • Fino al 30 aprile resta l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso (mezzi di trasporto, luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico).

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Green Pass

  • Dal 1° maggio 2022 l’obbligo di green pass verrà eliminato.
  • Dal 1° aprile decade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
  • Fino al 30 aprile è ancora richiesto il green pass base per l’accesso a:
    • mense;
    • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati;
    • concorsi pubblici;
    • corsi di formazione pubblici e privati;
    • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
  • Fino al 30 aprile il green pass rafforzato resterà obbligatorio per l’accesso a:
    • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
    • convegni e congressi;
    • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
    • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
  • Fino al 31 dicembre 2022 il green pass rafforzato resterà obbligatorio per i visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

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Accesso al luogo di lavoro

  • Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo.
  • Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

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Capienze impianti sportivi

  • Ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile.

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Scuola

  • Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
    • Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
      In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

      In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
    • Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
      In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

      In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
    • L’isolamento
      Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

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Quarantene e isolamento

  • Dal 1° aprile 2022 dovrà rimanere in isolamento solo chi ha contratto il virus.
    Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza, ovvero portare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, fare un test alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

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