AGGIORNAMENTI
Aggiornamento 30 aprile 2022
Le regole fino al 15 giugno 2022 su mascherine e green pass
Aggiornamento 1° aprile 2022
Il nuovo Decreto Legge. Cosa cambia dal 1° aprile
Aggiornamento 7 febbraio 2022
Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022. Le ultime misure del Governo su Green Pass e scuola
Aggiornamento 18 gennaio 2022
Aggiornamento 12 gennaio 2022
Cambia la modalità di raccolta dei rifiuti per i cittadini positivi al Covid
Aggiornamento 8 gennaio 2022
Da Lunedì 10 Gennaio la Toscana è in zona gialla
Aggiornamento 29 dicembre
Aggiornamento 27 dicembre
Servizio di assistenza per emergenza Covid-19
Aggiornamento 23 dicembre
Nuovo Decreto Legge COVID-19: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
Aggiornamento 23 dicembre
Nuovo Decreto Legge COVID-19: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
Aggiornamento 25 novembre
Aggiornamento 23 luglio
Aggiornamento 21 maggio
Il Governo ha varato il Decreto “Imprese, Lavoro, Giovani e Salute”. Le novità
Aggiornamento 18 maggio
“Decreto Legge Riaperture”: il Governo anticipa il calendario
Aggiornamento 23 aprile
Da lunedì 26 aprile la Toscana è in zona gialla
Aggiornamento 22 aprile
“Decreto Legge Riaperture”: le novità a partire da lunedì 26 aprile
Aggiornamento del 10 aprile
Dal 12 aprile la Toscana, e Pontedera, passa in zona arancione
Aggiornamento del 2 aprile
Ordinanza del Ministro della Salute: dal 6 aprile 2021 la Toscana resta in zona Rossa
Aggiornamento del 2 aprile
Ordinanza del Presidente della Regione Toscana per i giorni di Pasqua e Pasquetta
Aggiornamento del 1 aprile
Da martedì 6 aprile attivo il servizio di supporto alla prenotazione on-line del vaccino anti-covid
Aggiornamento del 31 Marzo
Il Decreto Legge sulle misure anti-covid in vigore dal 7 al 30 aprile
Aggiornamento del 26 marzo
Da lunedì 29 marzo la Toscana passa in zona ROSSA
Aggiornamento del 20 marzo
Emergenza covid-19. Da lunedì 22 marzo Pontedera sarà zona arancione rafforzata
Aggiornamento del 16 marzo
Sul servizio online della Regione Toscana dedicato alla prenotazione del vaccino anti Covid-19 è stata aggiunta la possibilità di prenotare per le persone estremamente vulnerabili affette da specifiche patologie e/o con disabilità grave. Prima di effettuare la prenotazione è possibile anche controllare gli elenchi delle patologie/disabilità considerate “elevata fragilità”.
Ad oggi il servizio online comprende la prenotazione dei vaccini per queste categorie:
- personale sanitario
- personale scolastico
- forze dell’ordine
- uffici giudiziari
- elevata fragilità (estremamente vulnerabili o con grave disabilità)
- persone nate dal 1941 al 1944
Per ogni categoria sul sito regionale è specificato anche se ci sono posti disponibili oppure se il servizio è temporaneamente sospeso in attesa dell’arrivo di ulteriori vaccini.
Aggiornamento del 12 Marzo
Aggiornamento del 11 marzo
Il portale regionale per la prenotazione dei vaccini https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ è stato aggiornato, adesso possono prenotarsi anche le persone nate tra il 1941 e il 1944 (che non hanno compiuto 80 anni al 10 marzo 2021), oltre alle categorie di lavoratori che già potevano prenotarsi.
Aggiornamento del 2 marzo
Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021
Aggiornamento del 13 febbraio
La Toscana torna in zona arancione: cosa cambia da domenica 14 febbraio
Aggiornamento del 12 febbraio
Il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge ha disposto che dal 16 al 25 febbraio sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione
Aggiornamento del 9 febbraio
Covid-19. Prende il via la campagna di vaccinazione in Toscana
Aggiornamento del 30 gennaio
Il Ministro della Salute ha firmato due nuove ordinanze, valide dal 1° febbraio 2021. La Toscana rimane in area gialla.
La ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da lunedì 1 febbraio:
- area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto;
- area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria;
- area rossa: nessuna Regione.
Aggiornamento del 24 gennaio
Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l’ordinanza n. 3/2021 che dispone, a proposito delle seconde case:
- chi si sposterà nella seconda casa in Toscana da altre regioni dovrà avere sul territorio il proprio medico di medicina generale o pediatra di famiglia.
La misura è stata decisa per prevenire il più possibile nuovi focolai e contagi da Covid-19 e ridurre i rischi di sovraccarico del sistema sanitario. La misura è obbligatoria per tutti coloro che provengono da un’altra Regione sia gialla, arancione o rossa.
Saranno comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di studio/lavoro.
Aggiornamento del 23 gennaio
Il Ministro della Salute ha firmato tre nuove ordinanze, valide dal 24 gennaio 2021. La Toscana rimane in area gialla.
La ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da domenica 24 gennaio:
- area gialla: Toscana, Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento;
- area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;
- area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.
Aggiornamento del 21 gennaio
Aggiornate a ieri, 20 gennaio, le FAQ sul sito del Governo con la corretta interpretazione delle ultime norme anti-Covid.
Aggiornamento del 18 gennaio
Risultano ancora in fase di aggiornamento le FAQ del Governo sulla corretta interpretazione delle ultime norme anti-Covid.
Nelle nuove FAQ governative sono attese indicazioni sullo spostamento verso le seconde case anche se si trovano in altre Regioni
Aggiornamento del 16 gennaio
Il ministro della Salute ha firmato oggi 4 nuove ordinanze che saranno in vigore da domani, domenica 17 gennaio 2021. Confermato che la Toscana rimane in zona gialla.
La nuova ripartizione è la seguente:
- area gialla: Toscana; Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna;
- area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia,Umbria, Valle d’Aosta;
- area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.
Aggiornamento del 14 gennaio
Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 14 gennaio 2021
Aggiornamento del 14 gennaio
Nella notte il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge con ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Al momento il decreto legge non è ancora in Gazzetta Ufficiale, ma tramite comunicato stampa il Governo ha fornito delle anticipazioni.
Aggiornamento dell’11 gennaio 2021
Da lunedì 11 gennaio 2021 la Toscana è in zona GIALLA
Comune di Pontedera – EMERGENZA COVID-19. RICOGNIZIONE INFORMATIVA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE
Aggiornamento del 5 gennaio 2021
Il Governo ha emesso il Decreto Legge del 5 gennaio 2021. Ulteriori regole per l’emergenza covid-19
Aggiornamento del 18 dicembre 202o. Decreto Legge n. 172 del 18/12/2020
Aggiornamento del 5 dicembre
Pubblicata l’ordinanza 117 della Regione Toscana; detta alcune precisazioni e interpretazioni delle regole per la zona arancione. Interviene in particolar modo sugli spostamenti nei Comuni limitrofi al proprio Comune di residenza. A partire dal 6 dicembre 2020 con ordinanza del ministro del Ministro della Salute, la Toscana infatti passa a zona arancione.
Aggiornamento del 4 dicembre
Dpcm del 3 dicembre 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tutti gli approfondimenti sulla pagina dedicata.
La toscana dal 6 dicembre diventa zona arancione.
Aggiornamento del 2 dicembre
Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020
Il Governo ha adottato il il Decreto legge 2 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020 che entra in vigore del provvedimento: 03/12/2020)
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, è vietato:
- ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;
- nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni.
Aggiornamento del 14 novembre
Da domenica 15 novembre la Toscana diventa area ROSSA. Tutte le informazioni
Aggiornamento del 13 novembre
Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha firmato una nuova ordinanza, la n. 109 del 13/11/2020 per regolamentare gli spostamenti fuori dai Comune e l’attività dei centri culturali durante questa fase dell’emergenza Covid. Le disposizioni in sintesi:
Sono consentiti gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione in questi casi:
- per raggiungere le seconde case, individualmente, per le attività di manutenzione e riparazione con obbligo di rientro in giornata;
- per svolgere attività o usufruire di beni e servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune;
- nel caso in cui il proprio Comune non disponga di specifici punti vendita oppure nel caso sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel proprio Comune;
- alle persone separate o divorziate per andare a trovare in comuni di aree differenti figli minorenni dall’altro genitore;
- per le attività di raccolta e di frangiture delle olive, anche per andare e tornare dai frantoi;
- per l’attività di raccolta di tartufi, funghi e attività di pesca svolte a titolo professionale, tali attività svolte a titolo amatoriale possono essere esercitate esclusivamente nel proprio Comune;
- per accudire gli animali allevati.
Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi l’ordinanza consente, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, di effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
Aggiornamento del 10 novembre
Aggiornamento del 7 novembre
Aggiornamento del 6 novembre
Dpcm del 3 novembre 2020
Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato un nuovo DPCM del 3/11/2020 con misure più restrittive per contenere la pandemia da COVID-19. Le misure disposte dal DPCM entrano in vigore venerdì 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. Tutti i dettagli e gli approfondimenti su questa pagina
Aggiornamento del 31 ottobre
Aggiornamento del 30 ottobre
Commercio al dettaglio
Il Presidente della regione Toscana ha firmato l’ordinanza n. 100 del 30 ottobre del 2020 “Approvazione linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio” fornendo disposizioni comuni a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa nonché ulteriori misure per le medie e grandi strutture di vendita
Aggiornamento del 28 ottobre
Aggiornamento del 25 ottobre
Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato un nuovo DPCM del 24/10/2020 con misure più restrittive – valide su tutto il territorio nazionale – per contenere la pandemia da COVID-19. Le misure disposte dal DPCM entrano in vigore domani 26 ottobre e sonio efficaci fino a martedì 24 novembre 2020.
- Il testo del DPCM del 24 ottobre 2020 (sito del governo)
- Gli allegati (sito del Governo)
- Il Dpcm del 24/10/2020 pubblicato in gazzetta ufficiale
Aggiornamento del 24 ottobre
Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato due nuove ordinanze (95 e 96):
L’ordinanza 96 ha come tema la sanità toscana, l’organizzazione ed il coordinamento delle aziende sanitarie ma contiene anche la disposizione di limitare le visite ai pazienti no-Covid ai soli casi di pazienti particolarmente fragili e per tempi molto contenuti.
- Ordinanza 96 del 24 ottobre 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID
- Allegato A – Indicazioni operative per contact tracing
- Allegato B – Distribuzione test antigenici POC (Point Of Care)
- Allegato C – Piano di emergenza ospedaliera per ripresa epidemia Covid
L’ordinanza 95 interviene ad abrogare in tutto o in parte alcune delle precedenti ordinanze regionali per adeguare la normativa della Regione Toscana ai nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 /e conferma la vigenza di altre).
L’ordinanza 95 dispone, in tema di sport, che da domani 24 ottobre, fino al 14 novembre, sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, relativamente a tutti gli sport di contatto. Restano consentiti gli allenamenti. L’ordinanza approva anche le linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica (allegato 1).
Aggiornamento 18 ottobre
Aggiornamento 15 ottobre
Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico
Con ordinanza n. 92 del 15/10/2020 la Regione Toscana ha revocato l’ordinanza n. 91 del 12/10/202 e disposto nuove misure per la gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico
- I contenuti della nuova ordinanza n. 92/2020 navigabili on-line
- Il testo dell’ordinanza n. 92 del 15/10/2020 ed il relativo allegato (sito regione Toscana)
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Gestione delle strutture residenziali socio-sanitarie
Con ordinanza n. 93 (comprensiva di allegato A) del 15/10/2020 la Regione Toscana ha dettato le linee di indirizzo per la gestione delle strutture residenziali socio-sanitarie (esempio le residenze sanitarie per anziani RSA e per disabili RSD).
- Saranno valide da lunedì 19 ottobre fino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, prorogato dal Governo al 31 gennaio 2021.
Aggiornamento 13 ottobre
Nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 ottobre 2020
Di seguito una sintesi – non esaustiva – delle principali disposizioni che coinvolgono i cittadini:
Utilizzo mascherine in luoghi al chiuso e all’aperto:
È obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, portare con sé la mascherina e indossarla nel modo corretto nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ci sono poche eccezioni:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva (che devono mantenere la distanza di due metri dalle altre persone)
- i bambini di età inferiore ai sei anni,
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.
Possono essere usate mascherine di comunità, cioè mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato per fornire una barriera adeguata.
Le mascherine devono garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate. Devono essere indossate correttamente coprendo il viso dal mento fino al di sopra del naso.
Il Decreto raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento fisico e il lavaggio frequente delle mani.
Distanziamento tra persone
- Confermato l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro.
- Per chi fa attività sportiva all’aperto, nei giardini e parchi ecc., ad esempio per chi va a correre, la distanza obbligatoria da tenere è due metri perché chi corre può stare senza mascherina e quindi deve mantenere un distanziamento fisico maggiore dalle altre persone.
Ristoranti, bar, pub e altri servizi di ristorazione
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,…) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo.
- Senza servizio al tavolo i bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ecc. possono svolgere l’attività soltanto fino alle 21.00.
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.
In abitazioni private
- Il Decreto raccomanda fortemente di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi. Tra persone non conviventi si raccomanda di tenere la mascherina anche nelle abitazioni private.
Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose
- Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Accesso ai luoghi di culto
- L’accesso è consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità ai frequentatori di mantenere la distanza tra loro di almeno un metro.
Attività sportiva o motoria all’aperto
- È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc
- L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Sport amatoriale di contatto
- Il Dpcm dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e di tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.
Sale da ballo e discoteche
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.
Scuole
- Rimangono sospesi tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
Ospedali, RSA, hospice …
- Le persone che accompagnano un paziente all’ospedale NON possono rimanere all’interno della struttura e aspettare i pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Supermercati, negozi, tutte le attività commerciali al dettaglio
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- I gestori delle attività di vendita devono rispettare tutte le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio come contingentamento, distanziamento ecc. (vedi allegato 11 del decreto).
Sul sito della Gazzetta Ufficiale è disponibile il testo integrale del DPCM e tutti e 22 gli allegati separati tra di loro; anche gli allegati tecnici sono separati e consultabili / scaricabili / stampabili separatamente.
Aggiornamento 12 ottobre
Ministero della salute – Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena
La nuova Circolale del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.
Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:
- n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”);
- n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);
- n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
- n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Si raccomanda di:
- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il
contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di
comunità - promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing
Aggiornamento 8 ottobre 2020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 7 ottobre che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (delibera del 7 ottobre 2020) e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid.
Prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza e le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Obbligo delle mascherine anche all’aperto
È stato introdotto l’obbligo, a partire dall’8 ottobre 2020, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono previste delle eccezioni per:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; (con nota del Gabinetto del Ministro dell’interno del 11/10/2020 viene specificato che con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina)
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (e coloro che vi devono interagire).
Locandina informativa a cura di Anci Toscana (clicca per ingrandire)
Continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020.
Previste sanzioni per i trasgressori.
Approfondimenti sulle ulteriori disposizioni:
- Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Punto stampa del Presidente Conte
- Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125
- Delibera 7 ottobre per la proroga dello stato di emergenza
Il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza che dispone l’obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato, nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, in alcuni Paesi europei a maggior rischio per Covid-19 (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna) e l’obbligo di comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl; la proroga al 15 ottobre delle Ordinanze del 21 settembre e del 25 settembre 2020.
- Sintesi delle disposizioni contenute nell’ordinanza sul sito del Ministero della Salute
- Ordinanza del Ministro della Salute
Aggiornamento del 2 ottobre
La Regione Toscana il 30 settembre ha emesso una nuova ordinanza con le linee guida per consentire la partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportive.
Aggiornamento 23 settembre
Firmata dal Ministro della Salute una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus.
Ecco le Regioni della Francia indicate nell’ordinanza: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.
Aggiornamento 16 settembre
Regione Toscana: come consultare i risultati di test e tamponi
Aggiornamento 14 settembre 2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, le misure di cui al DPCM del 7 agosto 2020 e alle ordinanze del Ministro della salute del 12 e 16 agosto 2020 sono state prorogate fino al 7 ottobre 2020 con DPCM del 7 settembre 2020.
- DPCM 7 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale)
- DPCM 7 agosto 2020 (Gazzetta Ufficiale)
- Ordinanza Ministro della salute 16 agosto 2020 (Gazzetta Ufficiale)
- Ordinanza Ministro della salute 12 agosto 2020 (Gazzetta Ufficiale)
Aggiornamento 24 agosto
Il Ministero della Salute ha pubblicato indicazioni sulla riapertura delle scuole e in particolare sulla gestione di casi e focolai di Covid-19. Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse, richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19.
Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell”infanzia” e messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, che contiene anche i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi sospetti o positivi.
Aggiornamento 17 agosto
Il Ministro della Salute ha firmato ieri, 16 agosto, una nuova ordinanza che prevede dal 17 agosto:
- obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all’aperto sull’intero territorio nazionale, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
- L’ordinanza è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute (pdf).
- L’ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
- Nel DPCM del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.
Aggiornamento 5 agosto
Pubblicata il 3 agosto in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministero della salute del 1° agosto che conferma l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
- Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
- Conferma inoltre l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Ordinanza 1 agosto del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale)
Aggiornamenti luglio 2020
30 luglio
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro della salute Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Alcune anticipazioni sui provvedimenti sono disponibili nel comunicato stampa sul sito del Governo, l’elenco completo dei provvedimenti adottati sarà consultabile al momento della pubblicazione dell’atto in Gazzetta Ufficiale.
17 luglio
A seguito della conversione in legge del “Decreto Rilancio” avvenuta il 16 luglio 2020, la validità dei documenti di identità e riconoscimento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. Come chiarito da specifica disposizione ministeriale, la proroga riguarda i documenti con scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi e non i documenti già scaduti a tale data. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
15 luglio
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM firmato ieri, 14 luglio, dal Presidente Conte, che proroga fino al 31 luglio le misure di cui al DPCM dell’11 giugno 2020.
Gli allegati 9 (linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative) e 15 (linee guida per il trasporto pubblico) al DPCM 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 del nuovo decreto 14 luglio.
- DPCM 14 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale)
- Nell’allegato 1 si segnalano le seguenti modifiche di particolare interesse rispetto al precedente DPCM:
- Per circoli ricreativi e discoteche. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le indicazioni riportate nell’allegato 1.
- Per le piscine. Sono cambiate le indicazioni riguardo la quantità di cloro combinato nell’acqua.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Sono confermate e restano in vigore, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
- Ordinanza Ministro della salute 9 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale) – Ingresso e transito nel territorio nazionale
- Ordinanza Ministro della salute 30 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale) – Ingresso e transito nel territorio nazionale
7 luglio ore 19
Con ordinanza n. 71, firmata il 4 luglio, la Regione Toscana ha dato disposizione alle ASL di effettuare, per ogni nuovo caso positivo di COVID-19, una valutazione dell’ambiente domiciliare della persona positiva (per il corretto isolamento).
Se per qualsiasi motivo, es. abitazione sovraffollata, non è sicuro fare la quarantena nella propria abitazione, la persona positiva deve passare il periodo di isolamento in albergo sanitario, cioè in strutture messe a disposizione grazie alla Regione.
Chi non va in albergo sanitario volontariamente deve essere obbligato e quindi i dipartimenti di prevenzione delle ASL proporranno al Sindaco competente l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica” che obblighi la persona positiva all’isolamento in albergo sanitario.
Le persone che non rispettano l’isolamento sono multate: le sanzioni vanno da 500 a 5.000 euro.
L’ordinanza prevede anche che – in caso si verifichino casi di cluster di positività da COVID-19 riconducibili a soggetti appartenenti a comunità di varie etnie – di potenziare il numero di test molecolari e sierologici all’interno di queste comunità per essere certi di aver rilevato tutti i positivi.
2 luglio
Il Presidente della Regione Toscana oggi, 2 luglio, ha firmato l’ordinanza n. 70 che stabilisce ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per: concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia, saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto.