Covid-19: tutte le misure adottate

     

AGGIORNAMENTI

Aggiornamento 30 aprile 2022

Le regole fino al 15 giugno 2022 su mascherine e green pass


Aggiornamento 1° aprile 2022

Il nuovo Decreto Legge. Cosa cambia dal 1° aprile


Aggiornamento 7 febbraio 2022

Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022. Le ultime misure del Governo su Green Pass e scuola


Aggiornamento 18 gennaio 2022

Informativa riguardante eventuali positività covid-19 in ambito di refezione scolastica. Aggiornamento per le ore di lezione pomeridiane


Aggiornamento 12 gennaio 2022

Cambia la modalità di raccolta dei rifiuti per i cittadini positivi al Covid


Aggiornamento 8 gennaio 2022

Da Lunedì 10 Gennaio la Toscana è in zona gialla


Aggiornamento 29 dicembre

Decreto Legge del 29 Dicembre 2021 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria


Aggiornamento 27 dicembre

Ordinanza del Presidente della Regione Toscana – Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza da COVID-19

Servizio di assistenza per emergenza Covid-19


Aggiornamento 23 dicembre

Nuovo Decreto Legge COVID-19: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia


Aggiornamento 23 dicembre

Nuovo Decreto Legge COVID-19: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia


Aggiornamento 25 novembre

Nuovo Decreto Legge COVID-19: misure urgenti per il contenimento dell’epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali


Aggiornamento 23 luglio

Decreto Legge “Green Pass e altre novità per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”


Aggiornamento 21 maggio

Il Governo ha varato il Decreto “Imprese, Lavoro, Giovani e Salute”. Le novità


Aggiornamento 18 maggio

“Decreto Legge Riaperture”: il Governo anticipa il calendario


Aggiornamento 23 aprile

Da lunedì 26 aprile la Toscana è in zona gialla


Aggiornamento 22 aprile

“Decreto Legge Riaperture”: le novità a partire da lunedì 26 aprile


Aggiornamento del 10 aprile

Dal 12 aprile la Toscana, e Pontedera, passa in zona arancione


Aggiornamento del 2 aprile

Ordinanza del Ministro della Salute: dal 6 aprile 2021 la Toscana resta in zona Rossa


Aggiornamento del 2 aprile

Ordinanza del Presidente della Regione Toscana per i giorni di Pasqua e Pasquetta


Aggiornamento del 1 aprile

Da martedì 6 aprile attivo il servizio di supporto alla prenotazione on-line del vaccino anti-covid


Aggiornamento del 31 Marzo

Il Decreto Legge sulle misure anti-covid in vigore dal 7 al 30 aprile


Aggiornamento del 26 marzo

Da lunedì 29 marzo la Toscana passa in zona ROSSA


Aggiornamento del 20 marzo

Emergenza covid-19. Da lunedì 22 marzo Pontedera sarà zona arancione rafforzata


Aggiornamento del 16 marzo

Sul servizio online della Regione Toscana dedicato alla prenotazione del vaccino anti Covid-19 è stata aggiunta la possibilità di prenotare per le persone estremamente vulnerabili affette da specifiche patologie e/o con disabilità grave. Prima di effettuare la prenotazione è possibile anche controllare gli elenchi delle patologie/disabilità considerate “elevata fragilità”.

Ad oggi il servizio online comprende la prenotazione dei vaccini per queste categorie:

  • personale sanitario
  • personale scolastico
  • forze dell’ordine
  • uffici giudiziari
  • elevata fragilità (estremamente vulnerabili o con grave disabilità)
  • persone nate dal 1941 al 1944

Per ogni categoria sul sito regionale è specificato anche se ci sono posti disponibili oppure se il servizio è temporaneamente sospeso in attesa dell’arrivo di ulteriori vaccini.


Aggiornamento del 12 Marzo

Nuovo Decreto Legge del 12 marzo 2021: dal 15 marzo nuove misure restrittive per il contrasto al covid-19


Aggiornamento del 11 marzo

Il portale regionale per la prenotazione dei vaccini https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ è stato aggiornato, adesso possono prenotarsi anche le persone nate tra il 1941 e il 1944 (che non hanno compiuto 80 anni al 10 marzo 2021), oltre alle categorie di lavoratori che già potevano prenotarsi.


Aggiornamento del 2 marzo

Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021


Aggiornamento del 13 febbraio

La Toscana torna in zona arancione: cosa cambia da domenica 14 febbraio


Aggiornamento del 12 febbraio

Il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge ha disposto che dal 16 al 25 febbraio sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione


Aggiornamento del 9 febbraio

Covid-19. Prende il via la campagna di vaccinazione in Toscana


Aggiornamento del 30 gennaio

Il Ministro della Salute ha firmato due nuove ordinanze, valide dal 1° febbraio 2021. La Toscana rimane in area gialla.

La ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da lunedì 1 febbraio:

  • area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto;
  • area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria;
  • area rossa: nessuna Regione.

Aggiornamento del 24 gennaio

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l’ordinanza n. 3/2021 che dispone, a proposito delle seconde case:

  • chi  si sposterà nella seconda casa in Toscana da altre regioni dovrà avere sul territorio il proprio medico di medicina generale o pediatra di famiglia.

La misura è stata decisa per prevenire il più possibile nuovi focolai  e contagi da Covid-19 e ridurre i rischi di sovraccarico del sistema sanitario. La misura è obbligatoria per tutti coloro che provengono da un’altra Regione sia gialla, arancione o rossa.
Saranno comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di studio/lavoro.


Aggiornamento del 23 gennaio

Il Ministro della Salute ha firmato tre nuove ordinanze, valide dal 24 gennaio 2021. La Toscana rimane in area gialla.

La ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da domenica 24 gennaio:

  • area gialla: Toscana, Campania, Basilicata,  Molise, Provincia autonoma di Trento;
  • area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;
  • area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Aggiornamento del 21 gennaio

Aggiornate a ieri, 20 gennaio, le FAQ sul sito del Governo con la corretta interpretazione delle ultime norme anti-Covid.


Aggiornamento del 18 gennaio

Risultano ancora in fase di aggiornamento le FAQ del Governo sulla corretta interpretazione delle ultime norme anti-Covid.
Nelle nuove FAQ governative sono attese indicazioni sullo spostamento verso le seconde case anche se si trovano in altre Regioni


Aggiornamento del 16 gennaio

Il ministro della Salute ha firmato oggi 4 nuove ordinanze che saranno in vigore da domani, domenica 17 gennaio 2021. Confermato che la Toscana rimane in zona gialla.
La nuova ripartizione è la seguente:

  • area gialla: Toscana; Campania, Basilicata,  Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna;
  • area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia,Umbria, Valle d’Aosta;
  • area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Aggiornamento del 14 gennaio

Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 14 gennaio 2021


Aggiornamento del 14 gennaio

Nella notte il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge con ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Al momento il decreto legge non è ancora in Gazzetta Ufficiale, ma tramite comunicato stampa il Governo ha fornito delle anticipazioni.


Aggiornamento dell’11 gennaio 2021

Da lunedì 11 gennaio 2021 la Toscana è in zona GIALLA

Comune di Pontedera – EMERGENZA COVID-19. RICOGNIZIONE INFORMATIVA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE


Aggiornamento del 5 gennaio 2021

Il Governo ha emesso il Decreto Legge del 5 gennaio 2021. Ulteriori regole per l’emergenza covid-19


Aggiornamento del 18 dicembre 202o. Decreto Legge n. 172 del 18/12/2020

Il Governo ha emesso il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)”


Aggiornamento del 5 dicembre

Pubblicata l’ordinanza 117 della Regione Toscana; detta alcune precisazioni e interpretazioni delle regole per la zona arancione. Interviene in particolar modo sugli spostamenti nei Comuni limitrofi al proprio Comune di residenza. A partire dal 6 dicembre 2020 con ordinanza del ministro del Ministro della Salute, la Toscana infatti passa a zona arancione.

Sono consentiti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione:
 In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica, anche per accedere ai ristoranti con asporto;
 In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)
 Per andare a trovare, anche in comuni di aree differenti, i figli presso l’altro genitore;
 Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
 Per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione necessarie e urgenti in tutta la Regione;
 Per attività di raccolti tartufi e funghi a titolo professionale;
 Per accudire gli animali allevati.
 È consentito svolgere:
Attività dei centri estetici;
Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.
 Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
 Per l’accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio.
 Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all’aperto.
 Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione dalle zone arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
 Nei corsi di formazione professionale sono consentite in presenza le attività di laboratorio e gli stage. Tutte le altre attività si svolgono a distanza. L’attività di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere e altri corsi, compresi gli eventuali esami, è svolta a distanza se collettiva o in presenza se individuale. Le attività destinate ai bambini e ai ragazzi può essere svolta in maniera collettiva.
 Gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Aggiornamento del 4 dicembre

Dpcm del 3 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tutti gli approfondimenti sulla pagina dedicata.

La toscana dal 6 dicembre diventa zona arancione. 


Aggiornamento del 2 dicembre

Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020

Il Governo ha adottato il il Decreto legge 2 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020 che entra in vigore del provvedimento: 03/12/2020)

𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, è vietato:

  • ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;
  • nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni.

  È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, dove quindi non è possibile spostarsi


Aggiornamento del 14 novembre

Da domenica 15 novembre la Toscana diventa area ROSSA. Tutte le informazioni

Queste le maggiori novità riguardanti la disciplina della zona ROSSA che anche a #Pontedera dovranno esser seguite a partire da domenica 15 novembre 2020:
𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜
È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) e salute; non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (da infanzia fino alla 1^ media).
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (gli spostamenti consentiti sono comunque soggetti ad autocertificazione)
𝗘𝗦𝗘𝗥𝗖𝗜𝗭𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜
Chiusura dei negozi, fatta eccezione per quelli che vendono beni alimentari e di prima necessità individuati all’allegato 23. (Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati).
𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗧𝗜𝗖𝗜
Sono chiusi i centri estetici
𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗘
Didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, le elementari e le 1^medie.
Didattica a distanza per gli studenti delle 2^ e 3^ medie e delle scuole superiori.
𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧
Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP
𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔’ 𝗠𝗢𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔
Sospese le attività nei centri sportivi.
Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale

Aggiornamento del 13 novembre

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha firmato una nuova ordinanza, la n. 109 del 13/11/2020 per regolamentare gli spostamenti fuori dai Comune e l’attività dei centri culturali durante questa fase dell’emergenza Covid. Le disposizioni in sintesi:

Sono consentiti gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione in questi casi:

  • per raggiungere le seconde case, individualmente, per le attività di manutenzione e riparazione con obbligo di rientro in giornata;
  • per svolgere attività o usufruire di beni e servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune;
  • nel caso in cui il proprio Comune non disponga di specifici punti vendita oppure nel caso sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel proprio Comune;
  • alle persone separate o divorziate per andare a trovare in comuni di aree differenti figli minorenni dall’altro genitore;
  • per le attività di raccolta e di frangiture delle olive, anche per andare e tornare dai frantoi;
  • per l’attività di raccolta di tartufi, funghi e attività di pesca svolte a titolo professionale, tali attività svolte a titolo amatoriale possono essere esercitate esclusivamente nel proprio Comune;
  • per accudire gli animali allevati.

Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi l’ordinanza consente, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, di effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.


Aggiornamento del 10 novembre


Aggiornamento del 7 novembre


Aggiornamento del 6 novembre

Dpcm del 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato un nuovo DPCM del 3/11/2020  con misure più restrittive per contenere la pandemia da COVID-19. Le misure disposte dal DPCM entrano in vigore venerdì 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. Tutti i dettagli e gli approfondimenti su questa pagina


Aggiornamento del 31 ottobre

Il Governo ha varato il “Decreto Ristori” che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi


Aggiornamento del 30 ottobre

Commercio al dettaglio

Il Presidente della regione Toscana ha firmato l’ordinanza n. 100 del 30 ottobre del 2020Approvazione linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio” fornendo disposizioni comuni a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa nonché ulteriori misure per le medie e grandi strutture di vendita


Aggiornamento del 28 ottobre


Aggiornamento del 25 ottobre

Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato un nuovo DPCM del 24/10/2020  con misure più restrittive – valide su tutto il territorio nazionale – per contenere la pandemia da COVID-19. Le misure disposte dal DPCM entrano in vigore domani 26 ottobre e sonio efficaci fino a martedì 24 novembre 2020.


Aggiornamento del 24 ottobre

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato due nuove ordinanze (95 e 96):

L’ordinanza 96 ha come tema la sanità toscana, l’organizzazione ed il coordinamento delle aziende sanitarie ma contiene anche la disposizione di limitare le visite ai pazienti no-Covid ai soli casi di pazienti particolarmente fragili e per tempi molto contenuti.

L’ordinanza 95 interviene ad abrogare in tutto o in parte alcune delle precedenti ordinanze regionali per adeguare la normativa della Regione Toscana ai nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 /e conferma la vigenza di altre).
L’ordinanza 95 dispone, in tema di sport, che da domani 24 ottobre, fino al 14 novembre, sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, relativamente a tutti gli sport di contatto. Restano consentiti gli allenamenti. L’ordinanza approva anche le linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica (allegato 1).


Aggiornamento 18 ottobre

Nuovo DPCM del 18 ottobre 2020. Le nuove misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19


Aggiornamento 15 ottobre

Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico

Con ordinanza n. 92 del 15/10/2020 la Regione Toscana ha revocato l’ordinanza n. 91 del 12/10/202 e disposto nuove misure per la gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico

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Gestione delle strutture residenziali socio-sanitarie

Con ordinanza n. 93 (comprensiva di allegato A) del 15/10/2020 la Regione Toscana ha dettato le linee di indirizzo per la gestione delle strutture residenziali socio-sanitarie (esempio le residenze sanitarie per anziani RSA e per disabili RSD).

  • Saranno valide da lunedì 19 ottobre fino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, prorogato dal Governo al 31 gennaio 2021.

Aggiornamento 13 ottobre

Nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 ottobre 2020

Di seguito una sintesi – non esaustiva – delle principali disposizioni che coinvolgono i cittadini:

Utilizzo mascherine in luoghi al chiuso e all’aperto:

È obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, portare con sé la mascherina e indossarla nel modo corretto nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ci sono poche eccezioni:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva (che devono mantenere la distanza di due metri dalle altre persone)
  • i bambini di età inferiore ai sei anni,
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere usate mascherine di comunità, cioè mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato per fornire una barriera adeguata.

Le mascherine devono garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate. Devono essere indossate correttamente coprendo il viso dal mento fino al di sopra del naso.

Il Decreto raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento fisico e il lavaggio frequente delle mani.

Distanziamento tra persone

  • Confermato l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro.
  • Per chi fa attività sportiva all’aperto, nei giardini e parchi  ecc., ad esempio per chi va a correre, la distanza obbligatoria da tenere è due metri perché chi corre può stare senza mascherina e quindi deve mantenere un distanziamento fisico maggiore dalle altre persone.

Ristoranti, bar, pub e altri servizi di ristorazione

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,…) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo.
  • Senza servizio al tavolo i bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ecc. possono svolgere l’attività soltanto fino alle 21.00.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.

 

In abitazioni private

  • Il Decreto raccomanda fortemente di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi. Tra persone non conviventi si raccomanda di tenere la mascherina anche nelle abitazioni private.

Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose

  • Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Accesso ai luoghi di culto

  • L’accesso è consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità ai frequentatori di mantenere la distanza tra loro di almeno un metro.

Attività sportiva o motoria all’aperto

  • È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc

  • L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sport amatoriale di contatto

  • Il Dpcm dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e di tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Sale da ballo e discoteche

  • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.

Scuole

  • Rimangono sospesi tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Ospedali, RSA, hospice …

  • Le persone che accompagnano un paziente all’ospedale NON possono rimanere all’interno della struttura e aspettare i pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
  • L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Supermercati, negozi, tutte le attività commerciali al dettaglio

  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • I gestori delle attività di vendita devono rispettare tutte le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio come contingentamento, distanziamento ecc. (vedi allegato 11 del decreto).

Sul sito della Gazzetta Ufficiale è disponibile il testo integrale del DPCM e tutti e 22 gli allegati separati tra di loro; anche gli allegati tecnici sono separati e consultabili / scaricabili / stampabili separatamente.


Aggiornamento 12 ottobre

Ministero della salute – Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena

La nuova Circolale del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.

Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:

  • n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”);
  • n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.  Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);
  • n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
  • n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

  • eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
  • prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
  • non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il
    contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di
    comunità
  • promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing

Aggiornamento 8 ottobre 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 7 ottobre che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (delibera del 7 ottobre 2020) e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid.

Prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza e le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Obbligo delle mascherine anche all’aperto

È stato introdotto l’obbligo, a partire dall’8 ottobre 2020di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono previste delle eccezioni per:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; (con nota del Gabinetto del Ministro dell’interno del 11/10/2020 viene specificato che con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina)
  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (e coloro che vi devono interagire).

Locandina informativa a cura di Anci Toscana (clicca per ingrandire)

Continuano ad applicarsi le misure  previste  nel  decreto  del Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020.

Previste sanzioni per i trasgressori.

Approfondimenti sulle ulteriori disposizioni:


Il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza che dispone l’obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato, nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, in alcuni Paesi europei a maggior rischio per Covid-19 (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna) e l’obbligo di comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl; la proroga al 15 ottobre delle Ordinanze del 21 settembre e del 25 settembre 2020.


Aggiornamento del 2 ottobre

La Regione Toscana il 30 settembre ha emesso una nuova ordinanza con le linee guida per consentire la partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportive.


Aggiornamento 23 settembre

Firmata dal Ministro della Salute una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus.

Ecco le Regioni della Francia indicate nell’ordinanza: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.


Aggiornamento 16 settembre

Regione Toscana: come consultare i risultati di test e tamponi


Aggiornamento 14 settembre 2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, le misure di cui al DPCM del 7 agosto 2020 e alle ordinanze del Ministro della salute del 12 e 16 agosto 2020 sono state prorogate fino al 7 ottobre 2020 con DPCM del 7 settembre 2020.


Aggiornamento 24 agosto

Il Ministero della Salute ha pubblicato indicazioni sulla riapertura delle scuole e in particolare sulla gestione di casi e focolai di Covid-19. Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse, richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19.

Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell”infanzia” e messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, che contiene anche i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi sospetti o positivi.


Aggiornamento 17 agosto

Il Ministro della Salute ha firmato ieri, 16 agosto, una nuova ordinanza che prevede dal 17 agosto:

  • obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all’aperto sull’intero territorio nazionale, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
  • sono  sospese,  all’aperto  o  al  chiuso,  le  attività  del  ballo  che  abbiano  luogo  in  discoteche, sale  da  ballo  e  locali  assimilati  destinati  all’intrattenimento  o  che  si  svolgono  in  lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
  • L’ordinanza è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute (pdf).
  • L’ordinanza  produce  effetti  dal  17  Agosto  2020  sino  all’adozione  di  un  successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
  • Nel DPCM del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Aggiornamento 5 agosto

Pubblicata il 3 agosto in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministero della salute del 1° agosto che conferma l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

  • Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
  • Conferma inoltre l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Ordinanza 1 agosto del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale)

Aggiornamenti luglio 2020

30 luglio

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro della salute Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Alcune anticipazioni sui provvedimenti sono disponibili nel comunicato stampa sul sito del Governo, l’elenco completo dei provvedimenti adottati sarà consultabile al momento della pubblicazione dell’atto in Gazzetta Ufficiale.

17 luglio

A seguito della conversione in legge del “Decreto Rilancio” avvenuta il 16 luglio 2020, la validità dei documenti di identità e riconoscimento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. Come chiarito da specifica disposizione ministeriale, la proroga riguarda i documenti con scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi e non i documenti già scaduti a tale data. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

15 luglio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM firmato ieri, 14 luglio, dal Presidente Conte, che proroga fino al 31 luglio le misure di cui al DPCM dell’11 giugno 2020.

Gli allegati 9 (linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative) e 15 (linee guida per il trasporto pubblico) al DPCM 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli  allegati  1 e 2 del nuovo decreto 14 luglio.

  • DPCM 14 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale)
  • Nell’allegato 1 si segnalano le seguenti modifiche di particolare interesse rispetto al precedente DPCM:
    • Per circoli ricreativi e discoteche. Sono  consentite  le  attività  ludiche  che  prevedono  l’utilizzo  di  materiali  di  cui  non  sia  possibile  garantire  una  puntuale  e  accurata  disinfezione  (quali  ad  esempio  carte  da  gioco),  purché  siano  rigorosamente rispettate le indicazioni riportate nell’allegato 1.
    • Per le piscine. Sono cambiate le indicazioni riguardo la quantità di cloro combinato nell’acqua.
    • È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo  a  favore  dell’utenza  per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

Sono confermate e restano in vigore, fino al 31  luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

7 luglio ore 19

Con ordinanza n. 71, firmata il 4 luglio, la Regione Toscana ha dato disposizione alle ASL  di effettuare, per ogni nuovo caso positivo di COVID-19,  una valutazione dell’ambiente domiciliare della persona positiva (per il corretto isolamento).
Se per qualsiasi motivo, es. abitazione sovraffollata, non è sicuro fare la quarantena nella propria abitazione, la persona positiva deve passare il periodo di isolamento in albergo sanitario, cioè in strutture messe a disposizione grazie alla Regione.

Chi non va in albergo sanitario volontariamente deve essere obbligato e quindi i dipartimenti di prevenzione delle ASL proporranno al Sindaco competente l’emissione di un’ordinanza  contingibile e urgente a tutela della salute pubblica” che obblighi la persona positiva all’isolamento in albergo sanitario.

Le persone che non rispettano l’isolamento sono multate: le sanzioni vanno da 500 a 5.000 euro.

L’ordinanza prevede anche che – in caso si verifichino casi di cluster di positività da COVID-19 riconducibili a soggetti appartenenti a comunità di varie etnie –  di potenziare il numero di test molecolari e sierologici all’interno di queste comunità per essere certi di aver rilevato tutti i positivi.

2 luglio

Il Presidente della Regione Toscana oggi, 2 luglio, ha firmato l’ordinanza n. 70 che stabilisce ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per: concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia, saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto.