Il Presidente Eugenio Giani ha diffuso la notizia che in base alle risultanze della cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico la Toscana sarà in zona ROSSA da lunedì 29 Marzo fino al 6 Aprile tenendo conto che nei giorni 3-4-5 Aprile si sovrappone al provvedimento del Governo per la zona rossa prevista in tutta Italia. Nella diapositiva la sintesi delle misure che saranno in vigore.
Collegamenti utili
- Il testo del Dpcm del 2 marzo (artt. 38 e seguenti)
- Il decreto legge n. 30 del 13 marzo
- le FAQ sul sito del governo
Spostamenti
- Vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (es. spesa alimentare) o motivi di salute compilando apposito modulo di autocertificazione degli spostamenti.
- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Anche in questo caso è necessario l’autocertificazione.
Commercio e ristorazione
- Sono sospese tutte le attività commerciali, fatta eccezione per quelle alimentari e di prima necessità di cui allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021 che contiene l’elenco completo. Alcuni esempi: ottica, ferramenta, carburante, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, librerie, confezioni e calzature per neonati e bambini, vivai, piante e fiori, articoli sportivi, autoveicoli e parti di ricambio, giocattoli, edicole, ecc.).
- Nei mercati solo banchi di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti.
- Chiusi i servizi di parrucchieri, barbieri e centri estetici; restano aperte lavanderie, tintorie e pompe funebri (allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021 modificato)
- Resta sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio; asporto consentito fino alle 22, eccetto per gli esercizi con codice Ateco 56.3 (esercizi senza cucina) possibile solo fino alle 18. Vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Sport
- L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro con mascherina.
- L’attività sportiva è consentita solo all’aperto e in forma individuale (chi corre deve mantenersi a 2 mt di distanza dalle altre persone).
- Sono sospese le attività sportive e motorie nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Scuola
- Sono sospese le attività in presenza dei servizi educativi dell’infanzia, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza (DAD). Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.