Delibera di C.C. n. 1 del 31.01.2023. Determinazioni ex L. 197/2022 per i carichi affidati ad A.D.E.R.

Bandi Avvisi Manifestazioni interesse, News, Tributi    31/01/2023

Si comunica che con delibera di Consiglio Comunale n. del 31.01.2023 il Comune di Pontedera ha deliberato per l’esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio prevista all’art. 1, comma 229, della L. 197/2022 (legge di bilancio per l’anno 2023) a beneficio dei carichi di importo sino ad € 1.000,00 affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (già ex Equitalia) per le annualità 2000-2015 .

Il testo della delibera

Premesso che:

  • la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;
  • le disposizioni contenute nei commi 222-229 dell’articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e, in particolare, il comma 222 stabilisce che “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;
  • le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;
  • le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;

Ricordato che:

  • l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, così come previsto dal comma 231 della citata legge 197/2022;
  • lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l’annullamento delle cartelle di pagamento;
  • la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive. Pertanto, l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Tenuto conto che dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali nell’area riservata dell’Agente della riscossione risulta quanto segue:

  • i carichi tributari residui iscritti a ruolo, di importo inferiore a mille euro, ammontano complessivamente a € 94.710,69, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, € 19.239,10;
  • i carichi per sanzioni a Codice della Strada residui iscritti a ruolo, di importo inferiore a mille euro, ammontano complessivamente a € 6.090.151,72, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, € 1.944.991,59;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà comunque accedere alla definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Ricordato che il d.lgs. 118/2011, all. 4/2, al punto 3.7.1 prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa, pertanto, la limitazione dell’incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;
Richiamato l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
Richiamato altresì l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.” (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria);
Preso atto del parere dei Revisori dei Conti ex art. 239 d.lgs. 267/2000;
Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

  1. di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell’articolo 1 della Legge 197/2022, secondo quanto stabilito dal comma 229 dell’articolo 1 della citata Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all’agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
  3. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

La delibera del Consiglio Comunale

Torna all'inizio dei contenuti