DPCM 26 aprile 2020 Disposizioni in vigore dal 4 al 17 maggio

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due” firmando il dpcm del 26 aprile 2020.

Le misure in sintesi in vigore dal 4 al 17 maggio

SPOSTAMENTI

  • sono consentiti, anche fuori dal territorio regionale, solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
  • all’interno del territorio regionale, sono consentiti anche spostamenti per incontrare i propri congiunti.
  • resta il divieto di mobilità per le persone in quarantena
  • è introdotto l’obbligo di restare presso il proprio domicilio per i soggetti con febbre maggiore di 37,5°

DIVIETO GENERALE DI ASSEMBRAMENTO

  • divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati e distanziamento di almeno un metro, con l’utilizzo delle mascherine
  • il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di assembramento.

PARCHI, VILLE E GIARDINI

  • Riaprono i parchi ed i giardini pubblici
  • le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse

CERIMONIE

  • Sono consentite le cerimonie funebri ai soli congiunti (parenti e affini di 1° e 2° grado , fino ad un massimo di 15 persone, con obbligo di mascherine e distanziamento sociale) mentre restano sospese quelle civili e religiose.
  • L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure idonee al rispetto del divieto di assembramento

ATTIVITÀ ALL’APERTO E SPORT

  • L’attività sportiva può essere svolta nel rispetto della distanza di almeno due metri
  • l’attività motoria può essere svolta nel rispetto della distanza di un metro, individualmente o con accompagnatore (per i minori o le persone non autosufficienti).
  • Restano sospesi gli eventi e competizioni sportive, ma sono consentite le sessioni di allenamento di atleti, sulla base delle linee guida in fase di emanazione da parte dell’Ufficio per lo Sport (Consiglio dei ministri) su proposta del CONI.

SCUOLA E CULTURA

  • Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia e la frequenza delle attività scolastiche e universitarie che continuerà a svolgersi con la modalità a distanza.
  • Restano chiusi i musei e i luoghi di cultura, restano sospese le manifestazioni, eventi, spettacoli, visite guidate e viaggi di istruzione.

COMMERCIO

Sono consentite le seguenti attività commerciali con ingressi dilazionati e misure di sicurezza (di cui all’allegato 5):

  • Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed esercizi non specializzati di alimenti vari.
  • Farmacie
  • Edicole, librerie, cartolerie e tabacchi.

Commercio al dettaglio di:

  • prodotti surgelati, computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, prodotti alimentari, bevande,tabacco, carburante, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, illuminazione, articoli medicali e ortopedici, profumeria, prodotti per toilette e igiene personale, piccoli animali domestici, ottica e fotografia, saponi detersivi, vestiti per bambini e neonati, fiori, piante, semi e fertilizzanti (allegato 1)

Sono consentite le seguenti attività inerenti servizi alla persona (allegato 2):

  • lavanderia, tintorie e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • servizi di pompe funebri e attività connesse

RISTORAZIONE

  • È consentita sia attraverso la consegna a domicilio, sia la modalità “da asporto” con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali, di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, e di consumare gli stessi nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico
  • al contrario resta sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

  • Sono consentite le attività produttive industriali, cantieristiche e commerciali indicate nell’allegato 3* nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo e parti sociali il 24 aprile 2020.
  • Nel caso in cui emerga un peggioramento del rischio sanitario, il Presidente della Regione può proporre al Ministero della Salute misure restrittive urgenti nelle aree regionali interessate.

*nell’elenco, qui di seguito riportato relativo alle novità, sono indicate quelle attività o del tutto nuove rispetto a quelle di cui all’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 o per le quali è stata fatta l’estensione a tutto il relativo Codice ATECO, prima parzialmente non sospeso:

08 – Estrazione di altri minerali da cave e miniere
09 – Attività dei servizi di supporto all’estrazione
12 – Industria del tabacco
13 – Industrie tessili
14 – Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili
22 – Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23 – Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24 – Metallurgia
25 – Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26 – Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27 – Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28 – Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
29 – Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30 – Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 – Fabbricazione di mobili
32 – Altre industrie manifatturiere
41 – Costruzione di edifici
43 – Lavori di costruzione specializzati
45 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46 – Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
65 – Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
66 – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivitò assicurative
68 – Attività immobiliari
78 – Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
80 – Servizi di vigilanza e investigazione
82 – Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
95 – Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.

Se vuoi essere sicuro che il tuo codice Ateco è ricompreso nelle attivtà che dal 4 maggio sono consentite consulta il file in allegato o invia una mail a emergenzacoronavirus@suapvaldera.it

ATTIVITÀ SOCIALI E SOCIOSANITARIE

  • Le attività sociali e socio-sanitarie, anche esercitate nelle strutture semi-residenziali, vengono riattivate secondo patti territoriali, adottati dalle Regioni

Anticipazioni emerse durante la conferenza stampa

Le disposizioni di legge di cui sopra saranno IN VIGORE DAL 4 AL 17 MAGGIO INCLUSI. Nell’ambito della conferenza stampa il capo del Governo Conte ha anticipato una possibile roadmap per la riapertura di ulteriori attività economiche:

  • dal 18 maggio possible riapertura delle attività di commercio al dettaglio rimaste sospese
  • dal 1 giugno possibilità per i servizi di ristorazione di riprendere l’attività di somministrazione nel rispetto dei protocolli sanitari che saranno emanati.
  • dal 1 giugno possibile riapertura delle attività di servizi alla persona (acconciatori e centri estetici).

Non sono state fornite anticipazioni per agenzie di viaggi, palestre, strutture ricettive extra-alberghiere, campeggi, stabilimenti balneari e mercati non alimentari.

Con apposita ordinanza regionale la Toscana per campeggi, stabilimenti balneari e parchi di vacanza ha consentito le attività di manutenzione, vigilanza e pulizia PREVIA comunicazione alla Prefettura.