Il Dpcm 3 novembre 2020, prevede che è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
C’è da specificare al riguardo che deve considerarsi “domicilio” di una persona il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 del Codice Civile).
Il domicilio può dunque non coincidere con la residenza. Un cittadino può ad esempio avere la residenza a Roma (quindi iscritto all’anagrafe del Comune di Roma) ma avere il domicilio a Pontedera perché i suoi principali interessi e affari sono a Pontedera (ad es. svolge la sua attività lavorativa a Pontedera). E’ tuttavia importante sapere che la scelta del domicilio non segue nessuna formalità e quindi non è prevista nessuna registrazione pubblica di domicilio, nella specie presso l’ufficio anagrafe.
Di conseguenza non esiste un “certificato di domicilio“. Qualora venga richiesta una attestazione di domicilio, la stessa può essere dichiarata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.