Il periodo di sospensione dell’imposta di soggiorno previsto fino al 30 Giugno 2021, è terminato.
Pertanto, a decorrere dal 1° Luglio 2021, l’imposta di soggiorno è nuovamente applicabile secondo le consuete modalità.
Si comunica inoltre che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio ), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il gestore assume la nuova qualifica di “Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”.
Questa modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, indipendentemente dal fatto che l’ospite abbia provveduto o meno al pagamento.
A seguito di tale novità normativa, non sarà più necessario compilare ed inviare il modello di omesso versamento dell’imposta di soggiorno.
La norma impone altresì, di presentare un’apposita dichiarazione annuale, entro il 30 giugno dell’anno, con riferimento a tutte le somme dovute per l’anno precedente, esclusivamente in via telematica e utilizzando un modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 180 del D.L. n. 34/2020, permane l’obbligo di comunicazione e versamento trimestrale delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.
Tutte le informazioni nella pagina dedicata.