CONVIVENZA ANAGRAFICA (art.5 DPR.223/89)
Istituzione – iscrizioni – variazioni – cancellazioni
Cos’è:
- La convivenza anagrafica ai sensi dell’art.5 del DPR.223/89 è un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nella stessa abitazione.
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- Per effetto della sentenza n. 186/2020, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità del divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo previsto dall’art. 4, comma 1-bis, del D.lgs. n. 142/2015, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, nella legge n. 132/2018. Con la legge 46/2017 è stato introdotto l’art.5 bis al Dlgs142/2015, estendendo l’istituto della convivenza ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS).
- I richiedenti asilo iscritti in anagrafe restano regolarmente iscritti fino a quando non interviene una causa di cancellazione: l’irreperibilità accertata, in seguito a ripetuti e intervallati accertamenti, oppure la perdita del diritto di soggiorno, in caso di diniego confermato dal Tribunale, attraverso il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e conferma, della Questura, della divenuta situazione di irregolarità.
- Inoltre, ai sensi dell’ art.3, la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
- A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.
Chi può richiederlo:
- Il Responsabile della convivenza rende tutte le necessarie dichiarazioni anagrafiche per i componenti della convivenza stessa che vi hanno dimora abituale.
- Il responsabile della Convivenza è tenuto a comunicare ogni variazione entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Requisiti Richiesti: fissare la propria dimora abituale nella stessa abitazione di convivenza presso il Comune di Pontedera.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede: la dichiarazione anagrafica può essere resa:
- presentandosi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Pontedera
- per via telematica ai seguenti indirizzi:
- Quest’ultima è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che la dichiarazione venga trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica.
Tempi: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (per legge) salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto ai sensi art. 10-bis l.241/1990.
La cancellazione è invece immediata per i richiedenti la protezione internazionale ospiti nei Centri di Assistenza Straordinaria su segnalazione del responsabile della convivenza anagrafica.
Spese a carico dell’utente: nessuna
Documenti da presentare (vai alla pagina modulistica):
- NEL CASO DI COSTITUZIONE DI UNA NUOVA CONVIVENZA ANAGRAFICA:
- Richiesta di istituzione di nuova convivenza anagrafica
- Modulo dichiarazione di residenza in convivenza anagrafica
- NEL CASO ISCRIZIONI o MUTAZIONI in CONVIVENZA ANAGRAFICA già esistente
- Modulo dichiarazione di residenza in convivenza anagrafica
- NEL CASO DI CANCELLAZIONE DI PERSONE ISCRITTE IN CONVIVENZA:
- Modulo di cancellazione da convivenza anagrafica per allontanamento non giustificato o revoca – richiedenti protezione internazionale
- OPPURE
- Modulo dichiarazione del capo convivenza – CANCELLAZIONE PER L’ESTERO
Ad ogni dichiarazione allegare
- In ogni caso:
- documento di identità del responsabile della convivenza;
- In caso di iscrizione o mutazione anagrafica i documenti della persona che entra nella convivenza anagrafica (se straniero proveniente dall’estero: passaporto, permesso di soggiorno e codice fiscale);
- Patente di guida e libretto di circolazione dei veicoli in proprietà del convivente.
Riferimenti legislativi (Normativa):
- Legge anagrafica 24/12/1954 n. 1228 Regolamento Anagrafico DPR 30/5/1989 n.223 con particolare riferimento art. 5,6,13 del D.L. 5/2012 convertito in l. 35/2012
- ISTAT Metodi e norme 1992
- Dlgs 142/2015 come modificato dall’art.8 D.L. n.13/2017 convertito in legge n. 46/2017 recante ”Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché di contrasto dell’immigrazione illegale”
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020