IMU 2021 TUTTE LE INFORMAZIONI

IMU 2021

INDICE


IMU 2021

Per l’anno d’imposta 2021 sono state confermate le novità introdotte con la Legge n. 160/2019 e quindi l’IMU è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente.
L’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la TASI non è più in vigore, mentre l’IMU continua ad essere dovuta secondo le regole dell’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019, che si pongono in linea di continuità con il precedente regime normativo.

NOVITA’ 2021

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) per il 2021 ha introdotto alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate.

  1. Esenzione della prima rata dell’IMU (L. 178/2020). Il comma 599 dell’art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell’IMU, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    • immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
    • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
    • Per comunicare il diritto all’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) con il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012, nell’attesa che venga adottato il nuovo Decreto previsto dal comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019, nella quale dovranno essere indicati:
      • i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è fruito dell’esenzione;
      • barrare la casella esente;
      • le annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione: comma 599 art. 1 L . 178/2020
  2. Residenti all’estero che possiedono immobili in Italia. il comma 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 introduce una nuova agevolazione.
    • Dal 2021 per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, l’IMU è dovuta al 50%.
    • Per comunicare il diritto all’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) con il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012, nell’attesa che venga adottato il nuovo decreto previsto dal comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019.
  3. Esenzione prima rata dell’IMU D.L. 41/2021 (convertito in L. 69 del 21/05/2021)
    • Non è dovuta, per l’anno 2021, la prima rata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della L. 27/12/2019 n. 160, ai sensi dell’art. 6 sexties della L. 69/2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.
    • L’esenzione si applica agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
    • I soggetti ai quali spetta l’esenzione devono possedere i seguenti requisiti:
      • essere titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
      • non devono aver cessato l’attività alla data del 22/05/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);
      • non devono aver attivato la partita Iva dopo il 22/05/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);
      • non devono essere enti pubblici di cui all’art. 74 e 162 bis del Tuir;
      • essere titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir;
      • essere soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1 del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
    • l’ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
    • Per comunicare il diritto all’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) con il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012, nell’attesa che venga adottato il nuovo decreto previsto dal comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019, nella quale dovranno essere indicati:
      • i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è fruito dell’esenzione;
      • barrare la casella esente;
      • le annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione: art. 6-sexties L. 69 del 21/05/2021.

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BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI

Fabbricati

  • il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
    • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
    • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
    • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
    • 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Fabbricati appartenenti al gruppo “D” interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale, per i quali si utilizzano i costi contabili.

Aree fabbricabili

  • la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.

Utilizzazione edificatoria dell’area

  • Nel caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ai sensi dell’art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019.

Terreni agricoli e incolti

  • Il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135.

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PAGAMENTO ACCONTO E SALDO ANNO 2021

  • Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso è effettuato in due rate.
  • L’acconto 2021, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente, approvate con delibera Consiliare n. 33 del 29/07/2020, dovrà essere versato entro il 16 giugno 2021.
  • Il saldo a conguaglio sull’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2021 sulla base delle aliquote approvate per l’anno 2021.
  • E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
  • Resta invariata la modalità di pagamento del tributo, che deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando anche, eventuali crediti ammessi in compensazione dall’Agenzia delle Entrate.

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COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

Nel modello F24 si dovranno indicare:

  • Codice ente/codice Comune: G843
  • Barrare la casella “Acc” o “Saldo”
  • Anno di imposta: 2021
  • Numero immobile: indicare il numero delle unità immobiliari
  • Codice tributo IMU (sotto riportati per le diverse casistiche, salvo aggiornamenti da parte del Ministero):
    • 3912 – Abitazione principale + pertinenze
    • 3914 – Terreni
    • 3916 – Aree fabbricabili
    • 3918 – Altri fabbricati
    • 3925 – Immobili uso produttivo gruppo D – STATO
    • 3930 – Immobili uso produttivo gruppo D COMUNE
    • 3923 – Interessi per violazioni
    • 3924 – Sanzioni per violazioni
    • 3939 – Beni merce

IMPORTO MINIMO DA VERSARE

  • Si ricorda che si è tenuti al pagamento dell’IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DEI RESIDENTI ALL’ESTERO

  • I cittadini non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta con bonifico sul c/c bancario intestato a “Tesoreria Comune di Pontedera” presso Banca di Pisa e Fornacette Cred Coop., specificando come causale il Codice fiscale del contribuente – tipo tributo: “IMU” – Comune di ubicazione immobile: Pontedera – Codici Tributo – Annualità di riferimento – indicazione “Acconto” o “Saldo” .
  • Le coordinate da utilizzare per il versamento sono: codice swift: BCCFIT33, IBAN: IT15W0856270910000000147849;
  • Per la quota spettante allo Stato i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’Italia con il codice BIC BITAITRRENT, utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

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Aliquote IMU 2021

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Indicazioni e informazioni IMU 2021

Le Abitazioni Principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze sono esenti da IMU (si ricorda che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Non è prevista l’esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

L’imposta municipale propria non si applica altresì:

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;
  4. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  6. all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

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AGEVOLAZIONI ANNO 2021

Si ricorda che per ottenere sia agevolazioni, sia abbattimenti di base imponibile sia applicazione di aliquote diversa da quella ordinaria (10,6 per mille) obbligatoriamente occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo e quindi per l’anno 2021 deve essere presentata entro il 30-06-2022.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Inoltre, è richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente nella dichiarazione IMU.

Il Comune di Pontedera ha previsto inoltre, nel caso di concessione in uso gratuito limitato ad una sola abitazione e sua pertinenza, come definita dall’art.1, comma 741, lett. b) della L. 160/2019, a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori –figli) con atto sottoscritto dalle parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza l’applicazione di un’aliquota agevolata (8,6 per mille) a condizione che sia il comodatario che il comodante NON siano proprietari, anche in quota parte, di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).
Per poter beneficiare delle agevolazioni per l’immobile concesso in comodato, pertanto, il contribuente deve prima di tutto verificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • non possedere 3 o più immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) in tutto il territorio nazionale;
  • grado di parentela (genitori –figli);
  • immobile concesso in comodato destinato ad abitazione principale da parte del comodatario;
  • registrazione del contratto di comodato.

In presenza dei requisiti normativi, dal combinato disposto, si possono verificare le seguenti casistiche di applicabilità delle agevolazioni:

  1. il comodante possiede una sola abitazione, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e il comodatario possiede altri immobili in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare solo la riduzione al 50% della base imponibile con aliquota 10,6 per mille;
  2. il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e il comodatario possiede altri immobili in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare solo la riduzione al 50% della base imponibile con aliquota 10,6 per mille;
  3. il comodante possiede una sola abitazione, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e il comodatario non possiede alcun immobile in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare la riduzione al 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata pari a 8,6 per mille;
  4. il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e il comodatario non possiede alcun immobile in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare la riduzione al 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata pari a 8,6 per mille;
  5. il comodante possiede una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente fuori Comune e il comodatario non possiede alcun immobile in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare solo l’aliquota agevolata pari a 8,60 per mille;
  6. il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede in altro comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e il comodatario non possiede alcun immobile in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare solo l’aliquota agevolata pari a 8,6 per mille;

Riassumendo, quindi, si possono verificare le seguenti situazioni:

  • requisiti di cui all’art.1, comma 747, lett. c) della L. 160/2019: riduzione 50% base imponibile con aliquota 10,6 per mille;
  • requisiti di cui dal combinato disposto dell’art. 1 c. 747 lett. c) L. 160/19 e requisiti aliquota agevolata IMU deliberata dal Comune per comodato: riduzione 50% base imponibile con aliquota 8,6 per mille;
  • requisiti di cui alle disposizioni del Comune previste per comodato: nessuna riduzione base imponibile con aliquota 8,6 per mille;

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CONTRATTI DI LOCAZIONE CANONE CONCORDATO (art. 2 c. 3 del L. 431/98)

L’imposta IMU è ridotta al 75 per cento (riduzione del 25%) alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:

  • contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell’art. 2, comma 3;
  • contratti per studenti universitari di cui all’art. 5, comma 2-3;
  • contratti transitori di cui all’art. 5, comma 1.

L’agevolazione suddetta si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall’accordo territoriale definito in sede locale.

Per il Comune di Pontedera è prevista inoltre l’aliquota agevolata del 4,00 per mille per le abitazioni di cat. A con esclusione della cat. A/10 e relativa pertinenza solo se indicata nel contratto, concesse in locazione a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti.

Pertanto in presenza di aliquota specifica del comune riferita alle abitazioni concesse in locazione a canone concordato già deliberata nel 2020 e in vigore anche per 2021 si possono verificare le seguenti condizioni:

  1. per le locazioni a canone concordato rientranti nell’agevolazione di cui all’art. 1 c. 760 della L. 160/2019 (aliquota ordinaria+riduzione), nel caso in cui, oltre ai requisiti normativi, si verifichi la condizione della residenza del nucleo familiare del locatario presso l’abitazione locata, il locatore potrà applicarsi oltre alla riduzione del 25% dell’imposta anche l’aliquota agevolata pari al 4,00 per mille;
  2. per le locazioni a canone concordato per le quali il nucleo familiare locatario non abbia stabilito la propria residenza presso l’immobile locato, si può applicare solo la riduzione dell’imposta del 25% ma non l’aliquota agevolata.

In caso di locazioni a canone concordato deve essere inoltre presentata la dichiarazione IMU con allegata copia del contratto di locazione.

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Il Comune di Pontedera ha previsto, inoltre, l’aliquota agevolata del 0,86% nel caso, di immobili locati di categoria C1, che costituiscano la sede di laboratori artigiani, attività commerciali e pubblici esercizi per i quali il titolare e il locatario sottoscrivano un accordo di riduzione del canone di locazione indicato nel contratto originario stabilendone un abbattimento di almeno il 20% su base annua. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione il proprietario è tenuto alla presentazione della Dichiarazione IMU nei termini di legge, allegando i seguenti documenti: copia del contratto originario di locazione; copia del nuovo contratto di locazione nel quale risulti il canone ridotto di almeno il 20% su base annua, oppure copia della ricevuta di registrazione dell’accordo di riduzione inoltrata alla Agenzia delle Entrate;

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TERRENI AGRICOLI

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
  • a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

In tutti gli altri casi i terreni sono soggetti ad imposta IMU

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CALCOLO IMU 2021

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