Le nuove proroghe per la scadenza di documenti di riconoscimento, patenti e permessi di soggiorno

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (n. 56 del 30/04/2021) che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, posticipandone alcuni di prossima scadenza in considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento proroga, tra gli altri, i termini di scadenza relativi a documenti, patenti e permessi di soggiorno. In particolare:

  • Documenti di riconoscimento e di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti con scadenza entro il 31 gennaio 2020
  • Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente. Per dettagli e per conoscere le proroghe per gli altri documenti di guida Per la patente si suggerisce di consultare il sito www.patente.it
  • Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo

La proroga dei documenti non vale però per l’espatrio, in questo caso la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.


ℹ️ I documenti il cui termine di validità è posticipato sono:

  • la carta d’identità e ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare
  • il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età
  • ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento)

Sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’articolo 35, comma 2, D.P.R. 445 del 2000):

  • il passaporto
  • la patente di guida
  • la patente nautica
  • il libretto di pensione
  • il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
  • il porto d’armi
  • le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato

Non rientrano nella definizione di documenti di identità e di riconoscimento le tessere sanitarie.