Ordinanza del Presidente della Regione Toscana – Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza da COVID-19

COVID-19, News, Politiche sociosanitarie, Salute    29/12/2021

Il Presidente della Regione Toscana, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha firmato l’ordinanza n. 66 del 28 dicembre 2021 ordinando ulteriori misure per la gestione dell’emergenza da COVID-19.

Le disposizioni potranno essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

L’ordinanza ha validità per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal giorno 29 dicembre 2021.


Definizione dei casi positivi e dei contatti stretti

Dal giorno 29 dicembre 2021:

  • il test antigenico rapido positivo è considerato sufficiente a definire il caso confermato COVID-19 e a porre il soggetto in isolamento, senza effettuare la conferma con test molecolare T0;
  • deve essere effettuato il test antigenico rapido ai contatti stretti ad alto rischio1 (Circolare Ministero della Salute n. 36254 del 11.08.2021) che saranno posti immediatamente in quarantena;
  • considerata l’elevata diffusione della variante Omicron sui molecolari positivi, tutti i tamponi molecolari con esito “rilevato” sono considerati come potenziali omicron ed immediato tracciamento.

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Metodiche di tracciamento

Le centrali di tracciamento dovranno prioritariamente seguire le seguenti indicazioni:

  1. Tracciamento casi positivi non vaccinati;
  2. Tracciamento casi positivi vaccinati;
  3. Tracciamento contatti stretti limitatamente ai contatti nelle ultime 48 ore.

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Criteri di fine isolamento e fine quarantena

  • Indicazioni di fine ISOLAMENTO dei casi positivi
    Il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, secondo quanto stabilito dalla Tabella 2 della circolare del Ministero della Salute 36254 del 11/08/21, potrà essere effettuato anche attraverso test antigenici rapidi.
  • Indicazioni di fine QUARANTENA dei contatti di casi COVID-19 confermati
    • Soggetti ad ALTO RISCHIO (contatti stretti)1 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
      7 giorni di quarantena + Test antigenico NEGATIVO
      oppure
      14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico
    • Soggetti a BASSO RISCHIO1 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
      Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
    • Soggetti ad ALTO RISCHIO (contatti stretti)1 non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
      10 giorni di quarantena + Test antigenico NEGATIVO
      oppure
      14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico
    • Soggetti a BASSO RISCHIO1 non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 
      10 giorni di quarantena + Test antigenico NEGATIVO
      oppure
      14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico

(Tabella riassuntiva per la fine della QUARANTENA dei contatti)

(clicca sull’immagine per ingrandirla)

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico (anche antigenico rapido) a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

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Documenti

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Definizioni

1. Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

In tutti gli altri casi il contatto è considerato ad alto rischio (contatti stretti).

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