Periodo non a rischio di incendio
Fino al 30 giugno 2021 la normativa consente l’abbruciamento di residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
L’abbruciamento deve essere effettuato:
- entro i 250 metri dal luogo di produzione, in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili
- in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno (Lo stero equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti)
- sempre in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente)
- in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli
- con la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell’abbruciamento.
Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio ai sensi della legge forestale.
Periodo a rischio di incendio
Dal 1 luglio al 31 agosto 2021 (salvo proroghe) vige il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento su tutto il territorio.
Nel rispetto delle prescrizioni è sempre consentita la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.
Scheda Informativa (clicca per ingrandire)
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