Il Comune di Pontedera ha emesso un provvedimento per la sicurezza della circolazione ferroviaria, legato alla prevenzione dei rischi relativi alla caduta di alberi sulla sede ferroviaria e agli incendi. Si tratta di norme di tutela e salvaguardia, che richiamano le leggi vigenti in materia.
L’ordinanza è rivolta a proprietari, possessori o gestori di terreni limitrofi alla sede ferroviaria, che si devono “Astenere dal compiere attività, opere e lavori che possano arrecare danni o guasti agli impianti e ai mezzi in servizio”.
Inoltre ci sono tutta una serie di divieti legati a piante, arbusti e siepi:
“Evitare di far crescere piante e arbusti in genere o erigere siepi o recinzioni comunque denominate ad una distanza inferiore a 2 metri misurati perpendicolarmente al piede del rilevato ferroviario o dal ciglio degli sterri in caso di sede in trincea, fatte salve le minori distanze previste dall’art. 52 del D.P.R. n. 753/1980 per i manufatti e le siepi di altezza non maggior edi 1,50 metri;
Evitare di impiantare alberi e arbusti di altezza superiore a 4 metri, ovvero la cui altezza possa raggiungere i 4 metri di altezza, ad una distanza minore di quella determinata dall’altezza della pianta aumenta di 2 metri, con distanza misurata perpendicolarmente al piede del rilevato ferroviario o dal ciglio degli sterri in caso di sede in trincea Curare che la densità della vegetazione impiantata nella fascia compresa nella fascia di 50 metri misurata perpendicolarmente alla rotaia più esterna, ovvero la mancata cura della vegetazione esistente, venga a costituire bosco come definito dall’art. 3 della L.R. n. 39/2000, recante la “Legge forestale della Toscana”; Ove alberi e arbusti abbiano già raggiunto le caratteristiche di cui ai punti precedenti, provvedere all’adeguata potatura, taglio o estirpazione per ricondurre lo stato dei luoghi a quello indicato;
Evitare di depositare, anche solo temporaneamente, materiale di qualsiasi genere ad una distanza inferiore a 2 metri, misurata perpendicolarmente dal piede dei rilevati o dal ciglio degli sterri in caso di sede in trincea, quando tali depositi si elevino ad una altezza maggiore del piano del piano del ferro;
Evitare di depositare, anche solo temporaneamente, materiale combustibile ad una distanza inferiore a 20 metri, misurata perpendicolarmente dal piede dei rilevati o dal ciglio degli sterri in caso di sede in trincea;
Di effettuare la cura e il mantenimento della fascia minima di territorio per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato, ed i costituirsi di condizioni di suscettività all’incendio e/o all’insorgere del medesimo;
Il divieto assoluto di abbruciamenti e accensione fuochi di qualsiasi natura nel periodo annuale di alto rischio incendi boschivi come definito dalla normativa regionale; nella residua parte annuale di astenersi dall’accendere fuochi per abbruciamenti di residui di potatura e sterpaglie, ancorché autorizzati, ad una distanza inferiore a 50 metri misurata perpendicolarmente al piede dei rilevati o dal ciglio degli sterri in casi di sede in trincea.